Eredità e conto corrente cointestato: cosa accade se il denaro è stato apportato solo dal defunto?

La sentenza n. 4142 del 18 febbraio 2025 della Cassazione civile ha trattato la questione della proprietà delle somme in un conto corrente cointestato, quando queste provengono solo da uno dei cointestatari. La Corte ha esaminato come suddividere l’importo tra gli aventi diritto e le modalità di restituzione dei prelievi. Ha stabilito che la prova della sostanziale titolarità del conto può essere dimostrata anche con presunzioni. Inoltre, un’erede cointestataria non deve restituire tutti i prelievi se si dimostra che sono stati utilizzati per le cure dei genitori o per il proprio sostentamento, in base al principio di solidarietà familiare.

Nel caso in esame, gli eredi di un defunto hanno intentato causa contro la sorella e la madre, accusando la sorella di essersi appropriata di somme su un conto cointestato con il padre, alimentato solo dal defunto. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ma la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza, stabilendo che le somme appartenevano al defunto e ordinando alla sorella di restituire gli importi, suddividendoli tra gli eredi.

La sorella ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando principalmente la divisione delle somme in tre quote invece di quattro, poiché la madre era deceduta durante il processo. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, affermando che la divisione doveva avvenire secondo il numero originale dei coeredi.

La sorella ha anche contestato il fatto che l’intero importo fosse considerato patrimonio del defunto, sostenendo di aver contribuito al conto. La Cassazione ha chiarito che, sebbene la cointestazione presuma una divisione uguale, è possibile dimostrare una diversa titolarità se si forniscono prove adeguate.

La Corte ha infine stabilito che l’importo da restituire alla massa ereditaria deve essere determinato solo dopo aver verificato come sono state utilizzate le somme, considerando le necessità di sostentamento e assistenza dei genitori per la sorella, priva di reddito. Pertanto, l’addebito dell’intero importo dei prelievi alla sorella è stato ritenuto infondato, e il rimborso deve essere calcolato dopo un’attenta analisi delle spese.

Se un comproprietario di un terreno vi costruisce un edificio, ne acquisiscono la proprietà anche gli altri?

Se uno o più comproprietari costruiscono un edificio sul fondo comune, tutti i comproprietari, sia i costruttori che gli altri, acquisiscono la costruzione proporzionalmente alle loro quote, a meno che non ci sia un accordo scritto diverso. Poiché la costruzione è considerata un’innovazione e segue il principio dell’accessione, deve essere considerata nella valutazione del bene e nella determinazione delle quote e dei conguagli. Questo è stabilito dalla Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 febbraio 2025, n. 4219.

Gli attori hanno avviato un’azione legale per accertare il loro diritto di comproprietà su un cortile ereditato dal padre, che lo aveva posseduto insieme ai due fratelli. Questi ultimi avevano iniziato a costruire un muro per suddividere il cortile e costruire unità immobiliari. Nei primi gradi di giudizio, gli attori hanno ottenuto il riconoscimento della loro quota di un terzo. Tuttavia, la Corte d’Appello ha escluso il valore degli edifici costruiti dai convenuti, dichiarando che non era dovuto alcun conguaglio.

I ricorrenti hanno contestato la sentenza, sostenendo che fosse contraddittoria e basata su un’erronea applicazione delle norme sull’accessione. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, evidenziando che il giudice può distribuire i beni in modo diverso dall’assegnazione proporzionale delle quote, purché il valore dei beni sia equamente rappresentato.

Inoltre, la Cassazione ha confermato che l’accessione si applica anche tra comproprietari, pertanto la costruzione sul fondo comune è di proprietà di tutti, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, il valore della costruzione deve essere considerato nella divisione e nei conguagli monetari.

La Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento per il mancato godimento del bene da parte dei ricorrenti, affermando che l’occupazione da parte di alcuni comproprietari non è illecita, a meno che non venga impedito l’uso agli altri. Gli attori non hanno dimostrato di aver richiesto l’uso del bene.

Infine, il ricorso incidentale dei convenuti per il rimborso delle spese di costruzione è stato dichiarato inammissibile, poiché la richiesta di accertamento di un credito tra comproprietari necessità di un’istanza espressa.