Eredità e conto corrente cointestato: cosa accade se il denaro è stato apportato solo dal defunto?

La sentenza n. 4142 del 18 febbraio 2025 della Cassazione civile ha trattato la questione della proprietà delle somme in un conto corrente cointestato, quando queste provengono solo da uno dei cointestatari. La Corte ha esaminato come suddividere l’importo tra gli aventi diritto e le modalità di restituzione dei prelievi. Ha stabilito che la prova della sostanziale titolarità del conto può essere dimostrata anche con presunzioni. Inoltre, un’erede cointestataria non deve restituire tutti i prelievi se si dimostra che sono stati utilizzati per le cure dei genitori o per il proprio sostentamento, in base al principio di solidarietà familiare.

Nel caso in esame, gli eredi di un defunto hanno intentato causa contro la sorella e la madre, accusando la sorella di essersi appropriata di somme su un conto cointestato con il padre, alimentato solo dal defunto. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ma la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza, stabilendo che le somme appartenevano al defunto e ordinando alla sorella di restituire gli importi, suddividendoli tra gli eredi.

La sorella ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando principalmente la divisione delle somme in tre quote invece di quattro, poiché la madre era deceduta durante il processo. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, affermando che la divisione doveva avvenire secondo il numero originale dei coeredi.

La sorella ha anche contestato il fatto che l’intero importo fosse considerato patrimonio del defunto, sostenendo di aver contribuito al conto. La Cassazione ha chiarito che, sebbene la cointestazione presuma una divisione uguale, è possibile dimostrare una diversa titolarità se si forniscono prove adeguate.

La Corte ha infine stabilito che l’importo da restituire alla massa ereditaria deve essere determinato solo dopo aver verificato come sono state utilizzate le somme, considerando le necessità di sostentamento e assistenza dei genitori per la sorella, priva di reddito. Pertanto, l’addebito dell’intero importo dei prelievi alla sorella è stato ritenuto infondato, e il rimborso deve essere calcolato dopo un’attenta analisi delle spese.

Per ottenere la documentazione bancaria, si può procedere con un decreto ingiuntivo contro la Banca?

Il diritto alla consegna di copia della documentazione, previsto dall’art. 119 TUB, è un diritto sostanziale che può essere tutelato in via autonoma in sede giurisdizionale. Esso può essere esercitato tramite ricorso per decreto ingiuntivo, finalizzato alla consegna della documentazione, indipendentemente dalle modalità necessarie per ottenerne la copia. Questo è stato stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 8173/2025.

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello contro una sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva annullato il decreto ingiuntivo per la consegna di documentazione richiesta dal cliente, sostenendo la Corte che il diritto di cui all’art. 119 TUB non può essere esercitato tramite decreto ingiuntivo, poiché la documentazione deve essere previamente formata e l’appellante non aveva anticipato le spese necessarie.

Il Cliente ha presentato ricorso per cassazione, che è stato accolto dalla Suprema Corte, chiarendo che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria è un diritto sostanziale, tutelabile autonomamente. La richiesta di consegna di documentazione, pertanto, può essere oggetto di una domanda specifica in sede giurisdizionale, anche attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo, se sussistono i presupposti di legge.

L’oggetto della domanda monitoria è infatti il diritto di ricevere la documentazione, configurandosi come un’obbligazione di dare, e non di fare. La Corte di Cassazione ha in particolare evidenziato che la formazione della copia è un aspetto secondario rispetto all’obbligo di consegna. Inoltre, il diritto si riferisce alla “documentazione” in qualsiasi supporto essa sia, considerando che oggi gran parte dei dati è informatizzata.

In sintesi, il diritto alla consegna di copia della documentazione, ai sensi dell’art. 119 TUB, può essere esercitato anche tramite decreto ingiuntivo, indipendentemente dalle modalità necessarie per ottenere tale copia.