Pagamento di debiti e accettazione di eredità

Corte di Cassazione – sentenza n. 20878 del 30/09/2020

Prendendo spunto da una vicenda afferente sanzioni stradali, la Corte di Cassazione illustra i temi fondanti la c.d. accettazione tacita di eredità. Gli Ermellini in particolare fanno riferimento all’istituto dei c.d. atti conservativi della massa ereditaria ai sensi del secondo comma dell’art. 460 cod. civ., atti che possono essere appunto posti in essere dal chiamato all’eredità (come ad esempio il pagamento di un debito scaduto) senza che da detta iniziativa discenda l’accettazione dell’eredità medesima. Precisa quindi la Corte di Cassazione che per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.

In particolare, il pagamento di un debito del defunto – che il chiamato all’eredità esegua con proprie risorse – non è un atto dispositivo della massa ereditaria e non comporta alcuna menomazione della consistenza dell’asse ereditario.