Una fotografia protetta dal diritto d’autore “a processo”

Corte di Giustizia UE, C-637/19 del 28 ottobre 2020

La Corte di Giustizia, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte d’Appello di Stoccolma circa la corretta interpretazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva UE n. 2001/29, si è recentemente pronunciata sulla possibilità di produrre – come elemento di prova –  una fotografia tutelata dal diritto d’autore.

La vicenda trae origine da una decisione del giudice di primo grado che, accogliendo la prospettazione del convenuto, non aveva ritenuto lecitamente producibile tale fotografia perché l’ammissione avrebbe costituito un atto di distribuzione al pubblico, compiuto senza autorizzazione del titolare.

Contrariamente al giudice di primo grado, la Corte di Giustizia ha invece ritenuto che il caso di specie non concretasse un atto vietato né di “distribuzione al pubblico” (non essendoci stata la distribuzione di copie materiali) né di “comunicazione al pubblico” (con “il quale un utente concede, nella piena consapevolezza delle conseguenze del suo comportamento, l’accesso ad opere protette”), che sarebbe lesivo del diritto d’autore solo se si realizzasse con una comunicazione destinata ad una moltitudine elevata ed indeterminata di soggetti (si vedano per esempio le sentenze della CGUE del 19/12/2019, C-263/18, del 4/08/2017, C-610/15, del 31/05/2015, C-117/15).

Il fatto dunque che la fotografia sia stata trasmessa telematicamente esclusivamente al giudice ed alle parti – e, quindi, ad un gruppo privato e ristretto di professionisti – ha permesso alla Corte di escludere la sussistenza della lesione.

La Corte ha poi colto l’occasione per ricordare la costante esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti di esclusiva (sanciti dall’art. 17 della Carta di Nizza) e la protezione del diritto ad un ricorso effettivo al giudice (sancito dall’art. 47 della medesima Carta) che verrebbe inevitabilmente compromesso qualora una parte potesse opporsi “alla comunicazione delle prove a un giudice, per il solo motivo che tali prove contengono un oggetto protetto dal diritto di autore” (si veda, in tal senso, la sentenza della CGUE del 29 luglio 2019, C‑476/17, punto 32).

La Corte ha quindi ritenuto che la trasmissione di un documento tutelato dal diritto d’autore come elemento di prova in un procedimento giudiziario non costituisca un atto di comunicazione al pubblico e, che, quindi, sia ammissibile.