Sversamento di reflui: è scarico o sono rifiuti liquidi? La Corte di Cassazione precisa i confini tra le due fattispecie.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2025, n. 9558 affronta un tema centrale e molto discusso nel diritto penale ambientale: la qualificazione giuridica degli sversamenti di reflui fognari e la responsabilità omissiva del sindaco in caso di eventi inquinanti evitabili, in contesti di criticità infrastrutturale nota e persistente.
Il caso concreto riguarda il sindaco di un Comune condannato per non aver disposto la bonifica di una vasca di accumulo fognaria, nonostante ripetute sollecitazioni da parte delle autorità competenti. La mancata manutenzione aveva causato la fuoriuscita di liquami nel litorale comunale, con conseguente danno ambientale.
La Corte ha riaffermato un principio ormai consolidato: chi riveste una funzione apicale nella pubblica amministrazione, come il sindaco, ha una “posizione di garanzia” e può rispondere penalmente ex art. 40, co. 2, c.p. per omissione, se non interviene per prevenire un evento dannoso prevedibile e fronteggiabile.
Scarico illecito o gestione illecita di rifiuti liquidi?
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione è la corretta qualificazione giuridica dell’evento ambientale. Il Tribunale aveva inizialmente ritenuto configurabile lo scarico illecito di reflui (art. 137 D. Lgs. 152/2006), ma la Cassazione ha ricondotto la condotta all’abbandono di rifiuti liquidi (art. 256, co. 2), poiché la vasca non era collegata a un sistema stabile e continuo di smaltimento.
Secondo l’art. 74 del D. Lgs. 152/2006, è “scarico” solo ciò che avviene tramite un collegamento diretto e ininterrotto tra la fonte e il corpo recettore. In mancanza di tale sistema (es. vasche da svuotare manualmente), anche i liquidi rientrano nella disciplina dei rifiuti.
La Corte ha ribadito che non è la consistenza fisica del refluo a determinare il regime applicabile, ma la struttura tecnica dello smaltimento.
Conseguenze pratiche
La distinzione non è solo formale: comporta diverse implicazioni sanzionatorie, influisce sul regime autorizzativo, sulla procedura e persino sulla possibilità di subordinare la sospensione della pena alla bonifica del sito inquinato.
Questa sentenza:
– rafforza il principio di responsabilità attiva degli amministratori locali in ambito ambientale;
– chiarisce ancora una volta i confini tra la disciplina degli scarichi illeciti e quella dei rifiuti liquidi;
– sottolinea l’importanza della manutenzione delle infrastrutture fognarie per evitare ricadute penali.
Una pronuncia importante, che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alle omissioni gestionali, e che ricorda come il diritto penale ambientale non tolleri inerzie colpevoli in presenza di situazioni note e rischiose.

Un altro passo verso la giustizia penale europea. Il trasferimento dei processi penali all’interno dell’Unione.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 2a Serie Speciale – Unione Europea n. 13 del 17-2-2025 il Regolamento numero 3011 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2024 relativo al trasferimento dei procedimenti penali all’interno degli Stati dell’unione europea.

Il regolamento, che costituisce un altro passo verso l’uniformità della giustizia penale a livello europeo, disciplina il trasferimento dei procedimenti penali all’interno dei Paesi dell’Unione quando ciò consente una migliore ed efficace amministrazione della giustizia.

In particolare, il trasferimento è ammesso quando sussistono alcune condizioni:

 – La rilevanza territoriale del reato, ossia che il fatto o la maggior parte degli effetti (o del danno) si sia verificata nel territorio dello Stato richiesto;

 – La presenza di uno o più indagati o imputati, cittadini o residenti, nel territorio dello Stato richiesto o la situazione in cui questo Stato rifiuta la consegna ai sensi delle disposizioni previste (ad es. ai sensi dei punti specifici della decisione quadro 2002/584/GAI);

 – La concentrazione delle prove e dei testimoni rilevanti nel territorio dello Stato richiesto;

 – L’esistenza di procedimenti penali paralleli per fatti identici o connessi nello stesso Stato.

Questi criteri sono pensati per evitare duplicazioni, garantire il rispetto del principio del ne bis in idem e assicurare che il procedimento si svolga nella giurisdizione più adatta a raccogliere e valutare gli elementi probatori essenziali.

Sono previste garanzie sia per l’imputato che per la vittima.

L’autorità richiedente, prima di avanzare una richiesta di trasferimento deve informare l’indagato o l’imputato – utilizzando una lingua a lui comprensibile – dell’intenzione di richiedere il trasferimento del procedimento penale, dargli la possibilità di esprimere la sua opinione, anche relativamente ad aspetti legati alla giustizia riparativa.

È inoltre necessario l’utilizzo di moduli standardizzati per facilitare la comunicazione e la raccolta delle informazioni, garantendo così che il diritto di difesa e il rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato non vengano compromessi nonché l’uniformità delle comunicazioni all’interno di tutti i Paesi membri.

Sono inoltre previste specifiche garanzie per le vittime. Le autorità competenti devono tenere conto dei loro diritti e interessi, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.

Prima di avanzare una richiesta di trasferimento, l’autorità richiedente deve valutare i legittimi interessi della vittima, inclusi aspetti di giustizia riparativa, garantendo che il procedimento non pregiudichi i suoi diritti.

Se la vittima è una persona fisica residente nello Stato richiedente o una persona giuridica stabilita in tale Stato, l’autorità ha l’obbligo di:

  • Informarla dell’intenzione di trasferire il procedimento, in una lingua a lei comprensibile.
  • Consentirle di esprimere un’opinione, anche in relazione alla giustizia riparativa.

Tuttavia, questi obblighi non si applicano se:

  • La comunicazione potrebbe compromettere la riservatezza dell’indagine o pregiudicarne l’esito.
  • Il trasferimento è stato richiesto su proposta della vittima stessa.

Se la richiesta di trasferimento viene emessa, la vittima deve essere informata tempestivamente in una lingua a lei comprensibile.

Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno il diritto di impugnare, davanti a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto, la decisione che accetta il trasferimento del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale.

 Lo Stato richiesto garantisce il diritto degli interessati ad accedere ai documenti che hanno costituito la base per la decisione di trasferimento, necessari per esercitare il ricorso, salvo eventuali limitazioni previste dal diritto nazionale per motivi di riservatezza o sicurezza.

Il Regolamento contiene una disciplina molto articolata e complessa che richiede anche l’adeguamento degli uffici giudiziari e la predisposizione di alcune normative interne. È perciò stato previsto che si applicherà a partire dal 2027.