Se un comproprietario di un terreno vi costruisce un edificio, ne acquisiscono la proprietà anche gli altri?

Se uno o più comproprietari costruiscono un edificio sul fondo comune, tutti i comproprietari, sia i costruttori che gli altri, acquisiscono la costruzione proporzionalmente alle loro quote, a meno che non ci sia un accordo scritto diverso. Poiché la costruzione è considerata un’innovazione e segue il principio dell’accessione, deve essere considerata nella valutazione del bene e nella determinazione delle quote e dei conguagli. Questo è stabilito dalla Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 febbraio 2025, n. 4219.

Gli attori hanno avviato un’azione legale per accertare il loro diritto di comproprietà su un cortile ereditato dal padre, che lo aveva posseduto insieme ai due fratelli. Questi ultimi avevano iniziato a costruire un muro per suddividere il cortile e costruire unità immobiliari. Nei primi gradi di giudizio, gli attori hanno ottenuto il riconoscimento della loro quota di un terzo. Tuttavia, la Corte d’Appello ha escluso il valore degli edifici costruiti dai convenuti, dichiarando che non era dovuto alcun conguaglio.

I ricorrenti hanno contestato la sentenza, sostenendo che fosse contraddittoria e basata su un’erronea applicazione delle norme sull’accessione. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, evidenziando che il giudice può distribuire i beni in modo diverso dall’assegnazione proporzionale delle quote, purché il valore dei beni sia equamente rappresentato.

Inoltre, la Cassazione ha confermato che l’accessione si applica anche tra comproprietari, pertanto la costruzione sul fondo comune è di proprietà di tutti, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, il valore della costruzione deve essere considerato nella divisione e nei conguagli monetari.

La Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento per il mancato godimento del bene da parte dei ricorrenti, affermando che l’occupazione da parte di alcuni comproprietari non è illecita, a meno che non venga impedito l’uso agli altri. Gli attori non hanno dimostrato di aver richiesto l’uso del bene.

Infine, il ricorso incidentale dei convenuti per il rimborso delle spese di costruzione è stato dichiarato inammissibile, poiché la richiesta di accertamento di un credito tra comproprietari necessità di un’istanza espressa.