Partecipazione alle gare di enti senza personalità giuridica

Corte di Giustizia UE, Sez. X, C 219/19 del 11/06/2020

La Corte di Giustizia affronta e risolve il tema della natura soggettiva degli enti che partecipano alle gare, valorizzando la coincidenza tra i servizi dagli stessi prestati e quelli oggetti della procedura di gara rispetto alla loro natura non lucrativa.

In particolare viene precisato che la nozione di operatore economico deve essere interpretata in senso ampio, indipendentemente dal fatto se abbia o meno natura di persona giuridica. Infatti, tutti gli enti che non abbiano la forma di persone giuridiche ma che offrano sul mercato la prestazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico idonei ai fini della gara d’appalto.

Pertanto, la Corte spiega che la normativa italiana deve essere interpretata nel senso che non possono essere esclusi gli enti senza scopo di lucro da una procedura di gara, attinente servizi dagli stessi enti prestati, per il solo fatto che non abbiano la personalità giuridica (caso che riguarda una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro partecipante ad una gara per servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 50/2016).