La tutela dei Concept Store mediante il diritto d’autore

Corte di Cassazione – sentenza n. 8433/2020 del 30/04/2020 – caso Kiko c. Wycon

Con questa recente pronuncia la Suprema Corte ha preso posizione sulla possibilità di tutelare i c.d. concept store, intesi come il particolare layout-arredamento di un negozio, mediante il diritto d’autore.

Nel dettaglio, la Corte ha confermato la possibilità di tutelare i concept store non solo come modelli di design (ai sensi dell’art.2, n.5 l.d.a.), ma anche come progetti di opera dell’architettura (ai sensi dell’art.5, n.2 l.d.a.), a condizione che gli stessi siano identificabili come unitari e che possiedano un certo grado di originalità (conferito dal loro autore) tale da renderli distinguibili dai concorrenti.

Condizioni, queste, che sono state positivamente accertate dalla Corte (e dai giudici di merito dei precedenti gradi di giudizio) nei layout dei negozi di Kiko, ma che invece non erano state riconosciute in altre sedi europee (ad esempio dalla Corte d’Appello di Lisbona e dal Tribunale di Liegi).

La pronuncia ha quindi un grande rilievo pratico poiché pone un precedente importante a quella diffusa prassi di abbinare ad un marchio un preciso layout dei negozi, posta in essere al fine di rafforzare la sua riconoscibilità e, per la quale, i titolari hanno quindi interesse ad ottenere protezione.

In questo contesto risulta quindi interessante la possibilità di tutelare i concept store anche come marchi di forma. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva infatti già in passato affermato che il layout di un negozio possa essere suscettibile di registrazione come marchio qualora sia dotato di capacità distintiva (in quanto in grado di discostarsi “in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore”) e risulti pertanto idoneo a distinguere i beni del titolare da quelli dei concorrenti (causa C-421/2013, Apple).

Le due tutele risultano quindi cumulabili – e non sovrapponibili – in quanto dirette a proteggere interessi differenti (l’origine imprenditoriale da un lato e la creatività dall’altro).

Si noti infine che la Corte, una volta accertata la tutelabilità del concept store come diritto d’autore, ha poi ritenuto sussistente l’illecito di concorrenza parassitaria (ai sensi dell’art.2598, n.3 c.c.) da parte di Wycon in quanto, avendo adottato un layout del negozio impressionantemente” simile a quelli di Kiko, sarebbe infatti colpevole di aver posto in essere ripetuti e continuativi atti di imitazione delle iniziative imprenditoriali della concorrente, sfruttando così il suo lavoro e la sua creatività.