Investimento di diamanti e responsabilità della banca
Tribunale Lucca, sentenza 4 settembre 2020
Il Tribunale fiorentino affronta – con una articolata sentenza – un tema assai caldo in materia di responsabilità delle banche e cioè quella relativa all’ipotesi di acquisto da parte del cliente, e per il tramite dell’intermediario finanziario, di pietre preziose quali diamanti. Il Giudice ritiene che la Banca sia responsabile per il (rilevante) minor valore delle pietre rispetto a quello di “carico” nell’ipotesi in cui l’intermediario abbia consigliato (o anche solo segnalato) l’operazione, avendo l’Istituto di Credito l’obbligo di gestire diligentemente i capitali della propria clientela, innanzitutto tramite una corretta informazione in sede di acquisto. In particolare, la Banca deve segnalare anche l’effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sono destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre, così rendendo il conto dell’importo effettivamente pagato per l’acquisto delle pietre preziose. La responsabilità è poi aggravata nell’ipotesi in cui l’attività dell’Istituto di Credito pretenda un corrispettivo dall’investitore già solo per la segnalazione dell’operatività da quest’ultimo poi posta in essere.