Il fonogramma ed il diritto ad una remunerazione equa ed unica

Corte di Giustizia UE C-147/19 del 18 novembre 2020

La Corte di Giustizia, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Suprema di Spagna circa la corretta interpretazione dell’art. 8, par. 2 della Direttiva 2006/115/CE e dell’art. 8, par. 2 della Direttiva 92/100/CEE, si è recentemente pronunciata sulla possibilità che la comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente dei preesistenti fonogrammi possa conferire un diritto ad una remunerazione equa ed unica.  Nel dettaglio, due enti gestori dei diritti di proprietà intellettuale di alcuni produttori di fonogrammi e simili diritti di artisti interpreti o esecutori, ritenevano di aver diritto ad un indennizzo per l’uso senza autorizzazione ed a fini commerciali di alcuni fonogrammi da parte di un’emittente televisiva. I giudici spagnoli hanno ritenuto di dover sospendere il giudizio per permettere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla nozione di “fonogramma ed a quali condizioni si possa pretendere un corrispettivo per il loro utilizzo.  Alla luce della Convenzione di Roma (relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione) e del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, la Corte di Giustizia ha avuto modo di stabilire che (i) la registrazione audiovisiva contenente dei preesistenti fonogrammi non può essere qualificata come “fonogramma” o come sua riproduzione, e (ii) che tale uso non conferisce alcun diritto di remunerazione, precisando comunque che gli stessi possono ancora essere utilizzati in modo indipendente dall’opera che li ha incorporati. Nel caso di specie, la Corte non ha quindi ritenuto che l’incorporazione dei fonogrammi nell’opera audiovisiva conferisse un diritto di indennizzo perché avvenuta con l’autorizzazione dei propri titolari e secondo specifici accordi contrattuali.