Fideiussione secondo il modello ABI e nullità
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13 ottobre 2020
Il Tribunale napoletano interviene con una interessante quanto articolata pronuncia sul tema, tanto discusso della validità delle fidejussioni rilasciate secondo lo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Il Giudice ritiene in particolare che la nullità della garanzia bancaria in questione rappresenta un elemento che l’ente giudicante può rilevare d’ufficio, anche se la relativa domanda è stata formulata dal “garante” solamente in sede di udienza finale di precisazione delle conclusioni. E ciò in quanto il Tribunale deve “valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva”, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d’Italia, che violano la Legge n. 287 del 1990, e in caso affermativo è da ritenersi che la nullità che ne deriva travolga l’intero contratto di fideiussione. L’ente giudicante esclude anche che si possa applicare l’istituto della nullità parziale, attesa la gravità della violazione rilevata. E’ anche interessante l’assunto secondo cui il principio della conservazione degli atti giuridici non ha portata tale da consentire di mantenere in vita restanti clausole a beneficio di ragioni di tutela della concorrenza bancaria e degli operatori finanziari.