Tar Piemonte, Sez. II, 12 novembre 2020, n. 720
Il Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, in un caso di accesso alle informazioni relative al monitoraggio del traffico veicolare cittadino, ha affermato diversi principi di diritto interessanti secondo cui: è principio acquisito in giurisprudenza che gli enti associativi, rappresentativi degli interessi di una collettività organizzata, siano legittimati a presentare una richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, essendo portatori di interessi superindividuali ma non generalizzati; il dato relativo al traffico veicolare costituisce un’informazione ambientale accessibile secondo la disciplina del d.lgs. n. 192/2005; in materia di accesso agli atti vale il principio del minor aggravio procedimentale e del divieto di vincolare l’accesso a rigidi formalismi che ostacolano la conoscibilità dei dati; nelle istanze di accesso multiple l’Amministrazione deve vagliare i presupposti di accesso secondo tutte le diverse discipline sulla trasparenza; la disciplina dell’accesso civico si applica anche nei confronti delle società in house; la disciplina delle eccezioni all’accesso civico generalizzato è regolata dalla riserva di legge e dal principio di legalità e non può essere derogata con fonti di livello secondario che, nel caso, servono solo come ausilio interpretativo.