Canone di locazione “a latere” e nullità
Cassazione civile, sez. III, 13 Ottobre 2020, n. 22126.
La Corte di Cassazione affronta, con una recentissima sentenza, la questione – spesso diffusa – di registrazione di un contratto di locazione con canone indicato in un determinato importo e la stipulazione di accordo a latere per la determinazione di un diverso maggiore importo.
Gli Ermellini giungono alla conclusione della nullità del predetto accordo a latere per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma I, codice civile e 79, comma I, legge n. 392 del 1978 in quanto volto ad eludere la normativa di natura tributaria, avente natura imperativa.
Inoltre, la precitata nullità colpisce anche i rapporti locatizi antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 che sancisce la nullità dei contratti non registrati e ciò in base all’evoluzione ermeneutica delle norme tributarie a cui deve riconoscersi ormai comunque natura imperativa.
Evidenti sono gli effetti sia paralizzanti delle richieste di pagamento da parte del locatore, sia legittimanti pretese restitutorie da parte del conduttore.