In caso di errore medico, ne risponde anche la casa di cura che fornisce i locali sanitari e la strumentazione?

Con la sentenza 27/03/2025 n. 8163 la Corte di Cassazione ha confermato che – in caso di responsabilità medica – la struttura sanitaria locatrice dei locali ove l’intervento è stato eseguito non risponde dei danni causati dal medico.

La pronuncia è conforme a precedente decisione di legittimità (Cass. Civ. n. 34516 del 2023).

Nel caso di specie Tizio aveva subito danni alla vista dopo un intervento eseguito dal dott. Caio presso una casa di cura, chiedendone il relativo risarcimento a quest’ultima. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte di Appello ha parzialmente riformato la decisione con la casa di cura che ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione.

La Corte ha accolto il ricorso della struttura, ritenendo che la locazione di locali e strumentazione medica alla società Alfa, di cui il dott. Caio era socio, non trasforma il contratto di locazione in una collaborazione professionale. La responsabilità della casa di cura per l’operato del medico sussiste infatti solo se vi è un obbligo contrattuale diretto verso il paziente e la locazione non implica un obbligo di prestazione sanitaria né rende la struttura responsabile per eventuali errori del medico.

In sintesi, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni causati da un medico sussiste solo se esiste un rapporto di collaborazione diretto e non può derivare dalla mera locazione di spazi a una società di medici. Pertanto, la casa di cura non è stata ritenuta responsabile per gli atti professionali del medico operante in un contesto di (mera) locazione.