Fumi da locale per la ristorazione e responsabilita’

Cassazione Civile, ordinanza n.  28197 del 10 dicembre 2020

La Corte di Cassazione precisa la responsabilità in caso di fumi intollerabili provenienti da un locale adibito a ristorazione (nel caso di specie, pizzeria). In particolare, gli Ermellini affrontano la questione nel caso di una canna fumaria facente parte della struttura dell’immobile adibito al predetto uso. Giungono quindi alla conclusione che la responsabilità per le immissioni è in capo al proprietario dell’immobile in quanto egli – pur locando quest’ultimo a terzi – mantiene la custodia, ex art. 2051 cod. civ., delle parti strutturali dello stesso e degli impianti ad esse conglobati quale è una canna fumaria incassata, di cui appunto conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario.