Interest rate swap e c.d. mark to market
Corte d’Appello di Milano – sentenza n. 2003 del 28/07/2020
Con una interessantissima sentenza la Corte d’Appello di Milano affronta il tema dei contratti derivati c.d. di copertura ed i presupposti per la loro validità. In particolare i Giudici ambrosini – dopo una approfondita verifica delle circostanze in fatto – hanno esaminato i classici temi critici degli swap con riferimento precipuo all’ipotesi di assenza dell’indicazione del valore del c.d. mark to market iniziale. La Corte milanese giunge alla conclusione secondo cui “il fatto che nel contratto non sia evidenziato il criterio per la determinazione del valore del mark to market (che non rappresenta quindi oggetto del contratto) e in particolare non siano indicate le curve forward è irrilevante”. Ciò tenuto conto che – nella vertenza decisa – erano indicati in contratto gli elementi “per il calcolo dell’entità dei flussi, necessario per la sua determinazione oggettiva (cioè durata del contratto, date di pagamento, capitale di riferimento, tasso fisso pattuito, regola di computo degli interessi)”.