L’originalità della forma e la sua funzione tecnica
Corte Giustizia UE n. 833/18 n. 11/06/2020 – Caso Brompton
Con la decisione in esame la Corte di Giustizia – richiamando la sentenza Cofemel – ha sostanzialmente affermato che una forma dettata dalla funzione tecnica del prodotto può essere tutelata dal diritto d’autore solamente se è originale. Nel dettaglio, la Corte ha precisato che, per essere tutelato dal diritto d’autore, un oggetto deve essere (solo) «originale», nel senso che l’autore, pur in presenza di vincoli tecnici, deve aver avuto un margine di scelta libera e creativa nel determinare la forma del prodotto.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte ha affermato che la forma della bicicletta Brompton appare necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico (cioè assumere le tre posizioni: aperta, piegata e intermedia per rimanere in equilibrio sul terreno). Tuttavia spetterà al Giudice del rinvio esaminare se, nonostante ciò, la bicicletta costituisca un’opera originale e sia quindi tutelabile con il diritto d’autore.
Si noti che la pronuncia in esame appare importante non solo sotto il profilo dell’accesso alla tutela autoriale, ma anche con riferimento alla violazione del diritto d’autore. È infatti possibile che la ripresa della forma originale e creativa di un prodotto – seppur necessaria per ottenere un risultato tecnico – possa comunque integrare una violazione del diritto d’autore sull’opera.