Accoglienza stranieri e valorizzazione prezzi di mercato
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza n. 1807 del 05/10/2020
Il Tribunale Regionale Amministrativo milanese ha affermato il principio, inedito nella giurisprudenza nazionale, secondo cui, in ambito di procedure di affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza agli stranieri, è illegittima la scelta delle Amministrazioni locali di quantificare la base d’asta riproponendo meccanicamente le medie le medie nazionali individuate dal Ministero nell’Allegato B al D.M. 20 novembre 2018, senza compiere alcuna istruttoria per individuare quali siano i prezzi di mercato praticati per le varie voci di costo in ciascuna delle aree geografiche interessate da ogni singolo bando. In altre parole le Amministrazioni devono prendere a riferimento i costi effettivamente sussistenti nella realtà territoriale di riferimento, anche se superiori alla media nazionale, così da permettere agli operatori economici la formulazione di un’offerta concretamente concorrenziale e sostenibile rispetto al mercato in cui si trovano a realizzare il servizio.