Sversamento di reflui: è scarico o sono rifiuti liquidi? La Corte di Cassazione precisa i confini tra le due fattispecie.
La sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2025, n. 9558 affronta un tema centrale e molto discusso nel diritto penale ambientale: la qualificazione giuridica degli sversamenti di reflui fognari e la responsabilità omissiva del sindaco in caso di eventi inquinanti evitabili, in contesti di criticità infrastrutturale nota e persistente.
Il caso concreto riguarda il sindaco di un Comune condannato per non aver disposto la bonifica di una vasca di accumulo fognaria, nonostante ripetute sollecitazioni da parte delle autorità competenti. La mancata manutenzione aveva causato la fuoriuscita di liquami nel litorale comunale, con conseguente danno ambientale.
La Corte ha riaffermato un principio ormai consolidato: chi riveste una funzione apicale nella pubblica amministrazione, come il sindaco, ha una “posizione di garanzia” e può rispondere penalmente ex art. 40, co. 2, c.p. per omissione, se non interviene per prevenire un evento dannoso prevedibile e fronteggiabile.
Scarico illecito o gestione illecita di rifiuti liquidi?
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione è la corretta qualificazione giuridica dell’evento ambientale. Il Tribunale aveva inizialmente ritenuto configurabile lo scarico illecito di reflui (art. 137 D. Lgs. 152/2006), ma la Cassazione ha ricondotto la condotta all’abbandono di rifiuti liquidi (art. 256, co. 2), poiché la vasca non era collegata a un sistema stabile e continuo di smaltimento.
Secondo l’art. 74 del D. Lgs. 152/2006, è “scarico” solo ciò che avviene tramite un collegamento diretto e ininterrotto tra la fonte e il corpo recettore. In mancanza di tale sistema (es. vasche da svuotare manualmente), anche i liquidi rientrano nella disciplina dei rifiuti.
La Corte ha ribadito che non è la consistenza fisica del refluo a determinare il regime applicabile, ma la struttura tecnica dello smaltimento.
Conseguenze pratiche
La distinzione non è solo formale: comporta diverse implicazioni sanzionatorie, influisce sul regime autorizzativo, sulla procedura e persino sulla possibilità di subordinare la sospensione della pena alla bonifica del sito inquinato.
Questa sentenza:
– rafforza il principio di responsabilità attiva degli amministratori locali in ambito ambientale;
– chiarisce ancora una volta i confini tra la disciplina degli scarichi illeciti e quella dei rifiuti liquidi;
– sottolinea l’importanza della manutenzione delle infrastrutture fognarie per evitare ricadute penali.
Una pronuncia importante, che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alle omissioni gestionali, e che ricorda come il diritto penale ambientale non tolleri inerzie colpevoli in presenza di situazioni note e rischiose.