La tutelabilità dei testi giuridici
Cass. Civ., sez. I, n.10300 del 29 maggio 2020
Nel caso in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità di tutelare mediante il diritto d’autore un testo giuridico, nella specie, un regolamento disciplinante un servizio di anticontraffazione intitolato “Regolamento Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale”.
Nel dettaglio, la Corte, confermando quanto accertato dalla Corte di Appello di Venezia, ha negato la sussistenza di quel livello minimo di creatività necessario perché il testo possa essere oggetto di tutela autoriale.
La Corte distrettuale aveva infatti correttamente qualificato il suddetto Regolamento come un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale funzionale al servizio di anticontraffazione, nel quale non erano emerse elaborazioni creative di nozioni giuridiche, prassi di settore o esperienze del professionista, ma solo “indicazioni pratiche e funzionali”.
In sostanza, il testo in esame manca di quella creatività – idonea a far sì che anche idee e nozioni elementari possano talvolta essere tutelate come opere dell’ingegno – che in quanto espressione della oggettività del suo autore consente di ritenere l’opera meritevole di protezione.
La tutela autoriale viene infatti accordata qualora l’opera dell’ingegno abbia carattere originale o, comunque, creativo, e quindi consista ”non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività” o “rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative” (sul punto si veda la già commentata CGUE C-683/17 del 12/9/2019, caso Cofemel, in Lex-TO 2/2020).
Sarà infine il Giudice di merito che dovrà valutare se ci sia quel livello minimo di creatività necessario per ottenere la tutela, ed il suo accertamento, se sorretto da congrua motivazione e se esente da errori logici e giuridici, sarà poi incensurabile.