Uso illecito del marchio sui social
Ordinanza Trib. Genova del 4 febbraio 2020 – Ferrari S.p.A. c. PPI
Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato in tema di utilizzo illecito del marchio altrui da parte di un influencer, facendo quindi chiarezza su quando la condivisione sui profili social possa ritenersi lecita ovvero quando costituisca una violazione dei diritti del titolare del marchio.
Nel dettaglio, la Ferrari agiva in giudizio lamentando l’uso non autorizzato e continuativo del proprio marchio sul profilo Instagram di un famoso designer di calzature e prodotti di abbigliamento. Quest’ultimo aveva infatti pubblicato diverse immagini e video raffiguranti le calzature ed i capi di abbigliamento della propria casa di moda appoggiate sul cofano di una vettura Ferrari, con il logo “Ferrari” ben evidente in primo piano.
Al riguardo, il Collegio precisava che il posizionamento delle calzature sulla carrozzeria dell’autovettura potrebbe indurre i consumatori a ritenere che i due brand siano in qualche modo collegati e che, pertanto, vi sia un rischio di associazione.
L’art.20, 1° comma, lett. c), così come modificato dal d.lgs. 15/2019, prevede infatti la possibilità di tutelare il marchio che gode di rinomanza anche nell’eventualità in cui lo stesso sia utilizzato da terzi nell’attività economica a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi.
Nel caso in esame, non è dubitabile che il marchio Ferrari vada qualificato come notorio e che le immagini riprodotte dal resistente sul proprio profilo Instagram abbiano una finalità commerciale. Al riguardo il Collegio ha infatti chiarito di essere ben consapevole dal fatto che per un influencer è essenziale la rappresentazione della propria vita privata così come l’ostentazione dei beni di consumo dallo stesso utilizzati, con la conseguente esibizione dei segni distintivi di tali prodotti. Tuttavia, l’uso dei marchi da parte dell’influencer è lecito quando:
- è autorizzato,
- le immagini comunichino un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, cioè siano descrittive della vita dell’influencer o di terze persone.
Ipotesi, queste, che non si sono verificate nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ha quindi integralmente accolto le domande di Ferrari ed ha inibito al resistente l’utilizzo dei marchi “Ferrari” e/o dei suoi modelli di autovetture.