Concorsi pubblici, professori universitari
Tar Piemonte, Sez. I, 14 ottobre 2020, n. 608
Il Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, in tema di concorsi pubblici per professori ordinari all’università, ha affermato diversi principi di diritto riassumendo lo stato dell’arte in materia. Tra essi quello per cui: – la Commissione stabilisce discrezionalmente, ma in aderenza al bando di concorso e nel rispetto del decreto rettorale e del Regolamento di Ateneo, i criteri di valutazione dei candidati; – la consulenza di parte non può sostituirsi alla valutazione della Commissione; – l’esercizio della discrezionalità amministrativa, rientrando in un giudizio di merito, sfugge al sindacato dei giudici salvo per vizi macroscopici di eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà; – il seminario pubblico non è equiparabile ad una prova orale, pertanto non vi era alcun obbligo di pubblicazione della graduatoria formatasi dopo la valutazione dei titoli.