Messi, la notorietà del calciatore ne salva il marchio

Corte di Giustizia UE C-449/18 P del 17/09/2020 – caso Messi c. Massi

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, conformandosi a quanto statuito dal Tribunale e riformando la decisione dell’EUIPO, si è recentemente pronunciata in merito alla nullità del marchio figurativo contenente la parola “Messi” per illegittima interferenza con il marchio anteriore “Massi”.

Nel dettaglio, l’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in esame dal momento che gli stessi presentano un elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, inoltre, si riferiscono a prodotti identici (scarpe e abbigliamento sportivo).

La Corte di Giustizia (riprendendo quanto già deciso dal Tribunale) ha invece affermato che, nonostante si possa accertare un’elevata somiglianza visiva e fonetica fra i due segni, il rischio di confusione deve essere escluso a causa della forte lontananza concettuale che intercorre tra gli stessi.

Secondo la Corte, infatti, Lionel Messi – considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi – è noto non solo agli appassionati di calcio ma, al contrario di quanto sostenuto dall’EUIPO, a qualsiasi persona ragionevolmente informata.

Proprio la grande notorietà del giocatore, apprezzata alla stregua di un fatto notorio, è un fattore rilevante nella valutazione circa la sussistenza del rischio di confusione. La notorietà del titolare permetterebbe infatti al pubblico di collegare facilmente il marchio e i relativi beni al calciatore, escludendo così che si possa creare quel nesso confusorio illegittimo con il marchio anteriore “Massi”.