Appalti, costi manodopera e offerta

Trga Trentino-Alto Adige, Bolzano, Sez. I, sentenza n. 214 del 01/09/2020

Il Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa trentino riafferma il principio già fatto proprio da altra giurisprudenza di merito (Tar Lombardia, Sez. IV, 9 settembre 2019, n. 1955; Trga Trento, 22 aprile 2020, n. 53) secondo cui i costi del personale devono necessariamente essere indicati in modo separato tra i costi della manodopera, non potendo essere inseriti in altre voci di costo. Pertanto, l’aver ricompreso tali costi nella categoria spese generali equivale a non averli indicati. In tale ipotesi la Stazione appaltante avrebbe ben potuto escludere l’impresa anche a seguito di prima richiesta di chiarimenti come da art. 97 d.lgs. n. 50/2016, senza domandare altre giustificazioni.